Capo I - ORGANI DEL COMUNE

Art. 14 - ARTICOLAZIONE

  1. Sono organi del Comune, in conformità alla legge 8.6.1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni:
    1. il Consiglio Comunale;
    2. la Giunta Comunale;
    3. il Sindaco.
  2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
  3. La Giunta comunale è organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nell'amministrazione dell'Ente.
  4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, nonchè il legale rappresentante dell'Ente, capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
  5. Il Sindaco ed il Consiglio comunale durano in carica per cinque anni, fatta salva diversa previsione di legge. La loro elezione, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono altresì regolati dalla legge.

Art. 15 - RESPONSABILITA'

  • Agli amministratori ed al personale del Comune si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 16 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

  • I componenti gli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
  • Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala della adunanza al verificarsi di tali interessi.
  • Il presente articolo si applica anche al Segretario Comunale.
  • L'obbligo di astensione non si applica quando la discussione e votazione riguardi provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell?amministratore o di parenti e/o affini fino al quarto grado.
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