Capo II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 38 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  • I procedimenti amministrativi sono disciplinati da apposito regolamento, che determina l'area (o unità organizzativa) e/o l'ufficio titolari e responsabili dell'istruttoria, di ogni altro adempimento preparatorio, nonchè dell'adozione del provvedimento finale.
  • Il Comune provvede a rendere pubbliche, nelle forme più idonee, le disposizioni adottate per l'accesso agli atti amministrativi.
  • Ciascun responsabile di area, qualora non lo riservi a se stesso, provvede ad assegnare ad altro dipendente addetto all'area stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonchè, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
  • Nell'attesa dell'assegnazione di cui al comma precedente, oppure qualora essa non sia stata effettuata, rimane responsabile del singolo procedimento il funzionario responsabile di area.
  • Alle parti del procedimento amministrativo e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, è riconosciuto il diritto alla comunicazione per la conoscenza dell'area o ufficio competenti e del nominativo del responsabile.
Art. 39 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
  • L'avvio del procedimento è comunicato a cura del relativo responsabile ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge sono tenuti ad intervenire.
  • A fronte di provvedimenti cautelari, resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere nella sua azione, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma precedente.
Art. 40 - INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO
  • Hanno facoltà di intervenire nel procedimento ritenuto fonte di pregiudizio del provvedimento sia i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, sia i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati.
Art. 41 - DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROVVEDIMENTO
  • I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge sono tenuti ad intervenire nel procedimento, hanno il diritto:
    • di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 35;
    • di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
  • Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 39, non si applicano se relativi ad atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione dell'Amministrazione comunale, nonchè se relativi a procedimenti tributari, per i quali vigono norme particolari.
Art. 42 - ACCORDI PROCEDIMENTALI
  • L'Amministrazione Comunale, in accoglimento di osservazioni o proposte presentate a norma del precedente articolo può concludere, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
  • Gli accordi procedimentali (sostitutivi di provvedimenti), sono stipulati per iscritto, salvo diverso disposto di legge, e soggetti ai medesimi controlli dei precedenti.
Art. 43 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO
  • I procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'Ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento.
  • Il termine per l'adozione dell'atto finale, salvo altra diversa statuizione regolamentare, è di trenta giorni. Essi decorrono dall'inizio d'Ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte.
Art. 44 - AUTOCERTIFICAZIONI E SNELLIMENTO PROCEDURE
  • Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di autocertificazione, di presentazione di atti e documenti da parte de cittadini e di snellimento delle procedure burocratiche.
  • Il Comune non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
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