Capo III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 27 - COMPOSIZIONE
  • Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
  • Ogni assessore può essere revocato dal Sindaco. L'atto di revoca deve indicare anche la nomina del nuovo assessore. Di un tanto viene data comunicazione motivata al consiglio.
  • La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da sei Assessori.
  • Possono essere nominati Assessori, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè aventi i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.
  • Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari ed a quelle delle commissioni senza diritto di voto e non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.
  • Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
  • Gli assessori non possono essere nominati rappresentanti del comune, ne' ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti alla vigilanza del comune.
Art. 28 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA E DELIBERAZIONI
  • La Giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
  • Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del sindaco, i responsabili dei servizi, Consiglieri comunali, esperti e consulenti esterni.
  • La Giunta opera mediante deliberazioni collegiali. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
  • Le deliberazioni sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.
  • Il Sindaco può incaricare singoli assessori di occuparsi di determinati settori dell'amministrazione, in modo coordinato con gli organi burocratici e nel rispetto del principio di separazione delle competenze, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.
  • Il Sindaco può altresì delegare a singoli assessori la trattazione e l'adozione di atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
  • L'esercizio delle funzioni delegate dal Sindaco agli Assessori avviene nel rispetto del principio della collegialità delle deliberazioni.
  • Gli incarichi e le deleghe di cui ai precedenti commi 5 e 6, sono revocabili in qualsiasi momento.
Art. 29 - COMPETENZE DELLA GIUNTA
  • La Giunta è l'organo di governo e di amministrazione del Comune; collabora con il Sindaco per la realizzazione del programma di governo.
  • La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale o dei responsabili di servizio ("competenza residuale").
  • Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nell'amministrazione del Comune. Può altresì essere delegata agli stessi la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega.
  • Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
  • Oltre alle competenze espressamente previste dalla legge, spettano in particolare alla Giunta le seguenti attribuzioni:
    • adotta gli schemi del bilancio di previsione e le proposte deliberative in materia di tariffe di tasse, imposte, canoni e servizi comunali, da sottoporre al Consiglio comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 della L. 142/1990;
    • sulla base del bilancio di previsione annuale, approvato dal Consiglio comunale, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, approva il Piano Obiettivi e Risorse (P.O.R.), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie (risorse finanziarie, umane e strumentali), ai responsabili dei servizi;
    • approva le perizie suppletive e di variante inerenti progetti di lavori pubblici inclusi nel piano annuale delle opere pubbliche;
    • affida gli incarichi difensivi legali; autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto; approva le transazioni; autorizza gli arbitrati;
    • nomina le commissioni di concorso pubblico;
    • approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
    • approva la dotazione organica e le sue modifiche;
    • adotta i provvedimenti, anche di natura regolamentare, e le direttive, per il miglior funzionamento della struttura organizzativa;
    • approva sistemi operativi innovativi quali i sistemi di programmazione e controllo di gestione, i sistemi di valutazione del personale, i sistemi informativi;
    • autorizza la stipulazione degli accordi di contrattazione decentrata.
  • La Giunta può adottare, in via d'urgenza, deliberazioni riguardanti variazioni o storni di bilancio. La ratifica di dette deliberazioni, da parte del Consiglio Comunale, dovrà avvenire, a pena di decadenza, nella prima seduta successiva e comunque entro sessanta giorni dalla data di deliberazione.
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