Art. 62 (integrato)

comma 1 (esistente) - Il Comune può gestire i servizi pubblici a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti, pubblici o privati. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società predette, per la parte e nel numero spettante al comune, sono designati dal Consiglio Comunale.
 
comma 2 (aggiunto) - "L'Ufficio del Sindaco, di Assessore e Consigliere è incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi nei quali il Comune abbia una partecipazione di controllo, o comunque superiore al 10%, o di società collegate con i predetti enti, società e consorzi, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per legge.
Non determina il sorgere di cause di ineleggibilità o incompatibilità con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale, l'assunzione della carica di amministratore di società di capitali controllata o di consorzio partecipato, quando il Consiglio comunale abbia deliberato e approvato lo Statuto della società controllata o del consorzio partecipato nel quale siano previsti, tra gli amministratori, rappresentanti appartenenti agli organi elettivi e collegiali del Comune".
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