Capo II - DISCIPLINA DEI CONTRATTI E REVISIONE CONTABILE

Art. 71 - ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI
  • L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti sono disciplinati dagli appositi regolamenti, approvati dal Consiglio Comunale.
  • Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Art. 72 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
  • Il revisore del conto consuntivo è organo di consulenza contabile e finanziaria del Consiglio Comunale e ad esso risponde, sia certificando la regolarità dell'operato dell'Amministrazione comunale, sia formulando proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  • Il Consiglio Comunale elegge, il revisore dei conti, scelto secondo quanto dispone la L. 142/90 e successive modifiche.
  • La durata in carica del revisore è triennale. Non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
  • Al revisore è riconosciuto il diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione Comunale e la facoltà di depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.
  • Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
  • Il revisore esercita, altresì, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di contabilità, il diritto alla revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e dei servizi e può sollecitare l'attivazione di controlli interni di gestione.
  • Il revisore risponde delle verità da lui certificate ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. In caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, egli è tenuto a riferire immediatamente al Consiglio Comunale.
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